Art. 5.
(Modifica all'articolo 299 del codice civile).

      1. Il terzo comma dell'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome che i genitori decidono ai sensi dell'articolo 143-bis.1».